Dopo aver affrontato, in precedenti articoli, il problema della ricarica privata sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, vediamo ora l’aspetto più pratico delle sue ricadute nell’ambito del condominio dove le resistenze alle installazioni di infrastrutture dedicate permangono nonostante l’entrata in vigore a giugno di una specifica norma di legge che le autorizza
La maggioranza delle indagini di mercato realizzate sulle modalità di ricarica dei veicoli elettrici concordano sul fatto che con il progredire della diffusione dei veicoli elettrici diventerà sempre più prevalente la ricarica dei mezzi stessi presso le abitazioni private, nei box e garage, negli spazi condominiali oltre che nei parcheggi aziendali, questi ultimi a beneficio non solo dei veicoli delle flotte ma anche di quelli dei dipendenti.
In particolare si stima che circa l’80% dei possessori di vetture elettriche tenderebbe a privilegiare la ricarica domestica.
Cosciente di ciò, da tempo, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas si sta adoperando per eliminare tutti gli ostacoli normativi per la diffusione delle prese di ricarica domestica. Si deve leggere in questo contesto, per esempio, la delibera ARG/elt 56/10 del 19 aprile 2010 che ha eliminato il divieto di richiedere per la stessa unità abitativa un duplice punto di fornitura elettrica con due distinti contatori. Ciò ha di fatto reso concreta la possibilità di avere un distinto contatore per le esigenze di illuminazione domestica e un altro per la ricarica del veicolo elettrico da realizzarsi nel box, in garage o nel parcheggio condominiale, entrambi intestati alla stessa utenza ma con contratti tariffari specifici e separati. Al secondo contatore dedicato alla ricarica elettrica viene applicata la tariffa per “usi diversi” indipendentemente dal fatto che l’utente sia un privato (famiglia) o una piccola impresa.